Il regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti "minimi", introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, in linea di massima, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.
I contribuenti che iniziano un'attività di lavoro autonoma e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime dei minimi, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), barrando l'apposita casella nel quadro B.
Ammissione dei contribuenti e condizioni richieste.
I lavoratori autonomi e le persone fisiche residenti nel territorio dello stato che nell'anno solare precedente hanno conseguito compensi in misura non superiore a 30.000 euro, rientrano nel regime dei minimi.
I compensi rilevanti sono quelli dichiarati in precedenza quando si è analizzato il regime ordinario.
I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.
Riguardo agli acquisti di beni strumentali, il limite va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato all'anno. All'importo di 15.000 euro occorre far riferimento pertanto anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni.
Agevolazioni
I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono, sostanzialmente, di due differenti tipi di agevolazioni:
applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce sia l'Irpef e le relative addizionali che l'Irap e l'Iva;
esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi.
In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, le semplificazioni contabili riguardano:
l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.);
l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi.
I contribuenti minimi, invece, continuano a:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
emettere le fatture con l'indicazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";
integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari;
versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.
Durante la permanenza nel regime agevolato, non è possibile esercitare il diritto di rivalsa né è possibile detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
La fattura emessa non deve, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.
Relativamente alle modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 20%, vale il "principio di cassa".
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