lunedì 17 luglio 2017

Locazioni brevi: cedolare secca per opzione

Oggi, 17 luglio, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali online che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi (fino a 30 giorni) devono versare la ritenuta del 21% su corrispettivi.
In base a quanto previsto dalla Manovra correttiva 2017, gli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi (intermediari immobiliari e gestori di portali telematici), effettuano una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario.

La ritenuta, operata a titolo di:

- imposta, in caso di opzione per la cedolare secca,

- acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare, deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata.

Le nuove disposizioni della Manovra correttiva si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017. Il primo versamento delle ritenute scade, quindi, il 17 luglio 2017 (il 16 cade di domenica).
Come effettuare il versamento
Con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta tramite modello F24:

1919 - Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.


Fonte:IPSOA


martedì 18 aprile 2017

Ripristino dei modelli Intrastat sugli acquisti

Con comunicato stampa congiunto dello scorso 16 marzo, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno fatto il punto sull'obbligo di presentazione del modello Intrastat per gli acquisti di beni e di servizi ricevuti da soggetti di altri Paesi comunitari a seguito dell'entrata in vigore del decreto milleproroghe, dopo la sua conversione in legge il 1° marzo 2017.

Tale decreto ha previsto il ripristino dei modelli Intrastat sugli acquisti per quanto riguarda l'annualità del 2017.

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lunedì 25 aprile 2016

Esonero Canone Rai 2016 in bolletta

L’introduzione della novità del Canone Rai 2016 in bolletta portata dalla Legge di Stabilità, ha gettato molti italiani nel panico soprattutto per la mancanza di informazioni e per la vaghezza sulla richiesta di esenzione che si è avuta fino a qualche settimana fa.

Per chiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2016 bisogna compilare il modulo di autocertificazione da spedire all’Agenzia delle Entrate.

L’esonero dal pagamento del Canone Rai 2016 si può richiedere qualora non si possegga un apparecchio televisivo collegato o collegabile al digitale terrestre o al segnale satellitare, unica ragione considerata valida per la richiesta di esenzione. Se si possiede, quindi, un televisore vecchio che non è abilitato a ricevere il segnale del digitale terrestre o il segnale satellitare non si è tenuti al pagamento del canone Rai.

Per richiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai 2016 bisogna presentare richiesta compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul sito della Rai e su quello del Ministero delle Finanze, in caso contrario per avere una consulenza e per chiarirsi le idee sul da farsi, basta collegarsi qui.

Rossella

venerdì 18 marzo 2016

Saldo IVA 2015: versamenti entro il 16 marzo.

E’ scaduto il 16 marzo 2016 il termine per il pagamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2015, da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione in via autonoma
Il termine riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA in via autonoma.
L’importo dovuto a saldo risulta dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative al periodo 2015, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2014 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione).
Per i contribuenti trimestrali per opzione, la dichiarazione annuale accoglie la liquidazione dell’imposta dovuta per l’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2015. Tale importo, si ricorda, deve essere maggiorato (a prescindere dall’eventualità di un pagamento dilazionato) nella misura dell’1% a titolo di interesse compensativo.




Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale. In quest’ultima ipotesi la prima rata andava versata entro il 16 marzo e quelle ulteriori entro il giorno 16 di ogni mese successivo fino a un numero massimo di 9 rate, applicando un interesse fisso pari allo 0,33% mensile.


Dichiarazione IVA 2016 autonoma

Scadenza
Interessi (%)
Unica soluzione o rata 1
16 marzo 2016
-
Rata 2
18 aprile 2016
0,33
Rata 3
16 maggio 2016
0,66
Rata 4
16 giugno 2016
0,99
Rata 5
18 luglio 2016
1,32
Rata 6
22 agosto 2016
1,65
Rata 7
19 settembre 2016
1,98
Rata 8
17 ottobre 2016
2,31
Rata 9
16 novembre 2016
2,64


I contribuenti che optano per la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata - ossia all’interno del modello UNICO - potranno invece effettuare il versamento del saldo entro i termini ordinariamente previsti per il versamento delle imposte sui redditi, in tal caso maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo 2016.

In pratica, qualora si scegliesse di differire il pagamento del saldo IVA al 16 giugno, l’importo dovrà essere maggiorato dell’1,20% (0,40% x 3). Qualora si effettuasse il pagamento entro il 18 luglio, invece, l’importo del saldo dovrà essere maggiorato dell’1,60% (0,40% x 4).

Quest’ultima possibilità, subordinata all’avvenuta presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA entro lo scorso 29 febbraio, viene concessa quest’anno per l’ultima volta. Dal 2017, infatti, la scadenza - già soppressa dalla legge n. 190/2014 con riferimento all'obbligo comunicativo relativo al 2015 e successivamente prorogata dal D.L. n. 192/2014 per un ulteriore periodo d’imposta - scomparirà definitivamente dall’agenda dei contribuenti. Dal prossimo anno, infatti, è previsto l’obbligo generalizzato di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, con la conseguente abrogazione della comunicazione annuale dati IVA e, in parallelo, della possibilità di differire i termini di versamento del saldo annuale.

In ogni caso l’obbligo di versamento sussiste solo in presenza di un importo a saldo superiore a 10,33 euro.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo:
- 6099 per l’imposta;
- 1668 per gli interessi rateali,
indicando il numero della rata che si sta versando (ad esempio: “0109” per la prima di 9 rate complessive , oppure “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione), nonché l’anno di riferimento (2015) e l’importo degli eventuali crediti utilizzati in compensazione. 


lunedì 17 marzo 2014

IL 730 PER CHI HA PERSO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo).

Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. 


Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.

Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Dott.ssa Auteri Rossella

Per maggiori informazioni collegarsi al sito:
http://www.labottegafiscale.it/Dichiarazioni_730.aspx