venerdì 18 marzo 2016

Saldo IVA 2015: versamenti entro il 16 marzo.

E’ scaduto il 16 marzo 2016 il termine per il pagamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2015, da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione in via autonoma
Il termine riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA in via autonoma.
L’importo dovuto a saldo risulta dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative al periodo 2015, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2014 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione).
Per i contribuenti trimestrali per opzione, la dichiarazione annuale accoglie la liquidazione dell’imposta dovuta per l’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2015. Tale importo, si ricorda, deve essere maggiorato (a prescindere dall’eventualità di un pagamento dilazionato) nella misura dell’1% a titolo di interesse compensativo.




Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale. In quest’ultima ipotesi la prima rata andava versata entro il 16 marzo e quelle ulteriori entro il giorno 16 di ogni mese successivo fino a un numero massimo di 9 rate, applicando un interesse fisso pari allo 0,33% mensile.


Dichiarazione IVA 2016 autonoma

Scadenza
Interessi (%)
Unica soluzione o rata 1
16 marzo 2016
-
Rata 2
18 aprile 2016
0,33
Rata 3
16 maggio 2016
0,66
Rata 4
16 giugno 2016
0,99
Rata 5
18 luglio 2016
1,32
Rata 6
22 agosto 2016
1,65
Rata 7
19 settembre 2016
1,98
Rata 8
17 ottobre 2016
2,31
Rata 9
16 novembre 2016
2,64


I contribuenti che optano per la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata - ossia all’interno del modello UNICO - potranno invece effettuare il versamento del saldo entro i termini ordinariamente previsti per il versamento delle imposte sui redditi, in tal caso maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo 2016.

In pratica, qualora si scegliesse di differire il pagamento del saldo IVA al 16 giugno, l’importo dovrà essere maggiorato dell’1,20% (0,40% x 3). Qualora si effettuasse il pagamento entro il 18 luglio, invece, l’importo del saldo dovrà essere maggiorato dell’1,60% (0,40% x 4).

Quest’ultima possibilità, subordinata all’avvenuta presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA entro lo scorso 29 febbraio, viene concessa quest’anno per l’ultima volta. Dal 2017, infatti, la scadenza - già soppressa dalla legge n. 190/2014 con riferimento all'obbligo comunicativo relativo al 2015 e successivamente prorogata dal D.L. n. 192/2014 per un ulteriore periodo d’imposta - scomparirà definitivamente dall’agenda dei contribuenti. Dal prossimo anno, infatti, è previsto l’obbligo generalizzato di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, con la conseguente abrogazione della comunicazione annuale dati IVA e, in parallelo, della possibilità di differire i termini di versamento del saldo annuale.

In ogni caso l’obbligo di versamento sussiste solo in presenza di un importo a saldo superiore a 10,33 euro.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo:
- 6099 per l’imposta;
- 1668 per gli interessi rateali,
indicando il numero della rata che si sta versando (ad esempio: “0109” per la prima di 9 rate complessive , oppure “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione), nonché l’anno di riferimento (2015) e l’importo degli eventuali crediti utilizzati in compensazione.