mercoledì 11 dicembre 2013

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria

                L’Agenzia delle Entrate a mezzo dei Provvedimenti del 2 agosto 2013, nn. 94902 e 949042 ha chiarito le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria rispettivamente:

• dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e 
• dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

                I Provvedimenti citati sono stati emanati dall’Amministrazione Finanziaria in attuazione del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 183, art 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies.

                Il termine per la presentazione delle comunicazioni di cui sopra, relative ai beni in godimento nel 2012 e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute nel 2012, scade il prossimo 12 dicembre 2013.

Di seguito, commentiamo le principali disposizioni previste in detti Provvedimenti.

Comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari

Soggetti obbligati alla comunicazione

                Sono obbligati alla comunicazione dei dati i soggetti residenti  che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva secondo le modalità di seguito chiarite; in via alternativa, tale obbligo può essere assolto dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Oggetto della comunicazione

                A decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati comunicano all’Anagrafe Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore, o di altra società del gruppo, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Tale comunicazione deve essere relativa ad ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, anche se concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permane l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.


                L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre chiarito che la comunicazione deve indicare degli elementi precisi, tra cui:

• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
• le informazioni circa l’utilizzo del bene;
• la data della concessione (data di inizio e fine);
• il corrispettivo versato;
• il valore di mercato del bene.

Esclusioni oggettive

                L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dalla comunicazione citata:

• i beni concessi in godimento agli amministratori e all’imprenditore individuale;
• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora siano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi;
• i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

                In aggiunta, è stato chiarito che l'obbligo della comunicazione non sussiste quando il valore dei beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore – inclusi nella categoria “altro” – non supera i 3.000 Euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Termini di trasmissione dei dati

                La comunicazione dei dati in oggetto deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Tuttavia, per i soli beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle citate disposizioni, la comunicazione relativa deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva

                L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che le procedure di annullamento e/o sostituzione dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto precedente.

Modalità di trasmissione dei dati

                Vengono allegati al Provvedimento in commento il modello di comunicazione e le relative istruzioni di compilazione. Nello specifico, è stato affermato che i soggetti tenuti alla comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o internet (Fisconline) per la presentazione telematica delle dichiarazioni. Tuttavia, per la trasmissione dei dati è possibile anche avvalersi di intermediari abilitati.

Ricevute

                La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente i dati medesimi da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.

Trattamento dei dati

                Amministrazione finanziaria ha chiarito che i dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria vengono raccolti e ordinati su scala nazionale e sono finalizzati alla valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, rispettando le norme sulla tutela di diritti e libertà fondamentali del contribuente, nonché riservatezza e protezione dei dati personali.


Comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

Soggetti obbligati alla comunicazione

                Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.

Oggetto della comunicazione

                I soggetti obbligati devono comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che concedono all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti e capitalizzazioni per un importo complessivo, distintamente per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 Euro. L’obbligo citato si riferisce a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012.

Esclusioni oggettive

                Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria

Dati da indicare nella comunicazione

                Le comunicazioni devono riportare i seguenti elementi:

• codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero;
• ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

                L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dei dati deve essere inviata conformemente al modello di comunicazione e alle relative istruzioni di compilazione allegate al Provvedimento. Inoltre, i dati devono essere trasmessi per mezzo del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), effettuato direttamente dal soggetto obbligato o dall’intermediario abilitato.

                Inoltre, è stato chiarito che la comunicazione dei dati in parola deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti finanziamenti e capitalizzazioni; per i soli finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, il termine comunicativo è il 12 dicembre 2013.

By Rossella

giovedì 5 dicembre 2013

Stretta sugli acconti per i soggetti IRES

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 del DL 133/2013 (c.d. “decreto IMU”), è stata confermata la “stretta” sugli acconti per i soggetti IRES.

   Tenuto conto di quanto stabilito dal DM di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 15 comma 4 del DL 102/2013 (convertito nella L. 124/2013), il cui contenuto è stato anticipato dal Ministero dell’Economia con il comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”), la situazione è la seguente:
       • per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano  attività assicurativa, la misura dell’acconto IRES è pari al 130%;
       • per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, l’acconto IRES è pari al 102,5%.

Confermata anche la proroga dei termini di versamento: pertanto, per tutti i soggetti IRES, il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere eseguito:
      1) entro il 10 dicembre 2013, per i soggetti “solari”;
      2) entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Come confermato dal citato comunicato stampa, l’aumento della misura dell’acconto, nei termini sopra prospettati, interessa anche l’IRAP dovuta dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali (e assimilati) soggetti ad IRES. Infatti, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del DLgs. 446/97 (c.d. “decreto IRAP”), gli acconti del tributo regionale sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi e, in particolare, “con le modalità e nei termini per queste stabiliti”.

Al momento, per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%(salvo diverse disposizioni ministeriali).

Nulla cambia per i soggetti IRPEF, in capo ai quali rimangono invariati sia il termine di pagamento, fissato ad oggi (2 dicembre 2013), sia la misura, pari al 100%. Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, che sono obbligati al versamento dell’IRAP, rimangono confermati gli stessi criteri di calcolo e la scadenza prevista per i soggetti IRPEF.

By Rossella