L’Agenzia
delle Entrate a mezzo dei Provvedimenti del 2 agosto 2013, nn. 94902 e 949042
ha chiarito le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria
rispettivamente:
• dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari e
• dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore
che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
I Provvedimenti citati sono stati emanati dall’Amministrazione Finanziaria in attuazione del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 183, art 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies.
I Provvedimenti citati sono stati emanati dall’Amministrazione Finanziaria in attuazione del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 183, art 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies.
Il
termine per la presentazione delle comunicazioni di cui sopra, relative ai beni
in godimento nel 2012 e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute nel
2012, scade il prossimo 12 dicembre 2013.
Di
seguito, commentiamo le principali disposizioni previste in detti
Provvedimenti.
Comunicazione dei dati
relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono
obbligati alla comunicazione dei dati i soggetti residenti che esercitano attività di impresa, sia in
forma individuale che collettiva secondo le modalità di seguito chiarite; in
via alternativa, tale obbligo può essere assolto dall'impresa concedente, dal
socio o dal familiare dell’imprenditore.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società
semplici”.
Oggetto della comunicazione
A
decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati comunicano all’Anagrafe
Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore, o di altra
società del gruppo, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, se
sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del
bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Tale comunicazione deve
essere relativa ad ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, anche
se concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permane l’utilizzo
nell’anno di riferimento della comunicazione.
L’Amministrazione
Finanziaria ha inoltre chiarito che la comunicazione deve indicare degli
elementi precisi, tra cui:
• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e
Stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice
fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di
residenza;
• le informazioni circa l’utilizzo del bene;
• la data della concessione (data di inizio e fine);
• il corrispettivo versato;
• il valore di mercato del bene.
Esclusioni oggettive
L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dalla comunicazione citata:
• i beni concessi in godimento agli amministratori e
all’imprenditore individuale;
• i beni concessi in godimento al socio dipendente o
lavoratore autonomo, qualora siano fringe benefit assoggettati alla disciplina
prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
• i beni di società e di enti privati di tipo associativo
che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in
godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini
esclusivamente istituzionali;
• gli alloggi delle società cooperative edilizie di
abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale
deducibilità dei relativi costi;
• i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari
dell'imprenditore.
In
aggiunta, è stato chiarito che l'obbligo della comunicazione non sussiste
quando il valore dei beni concessi in godimento al socio o familiare
dell'imprenditore – inclusi nella categoria “altro” – non supera i 3.000 Euro,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Termini di trasmissione dei dati
La
comunicazione dei dati in oggetto deve essere effettuata entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi
o permangono in godimento. Tuttavia, per i soli beni in godimento nel 2012,
anno di prima applicazione delle citate disposizioni, la comunicazione relativa
deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Annullamento della comunicazione e comunicazione
sostitutiva
L’Amministrazione
Finanziaria ha stabilito che le procedure di annullamento e/o sostituzione dei
file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini
stabiliti al punto precedente.
Modalità di trasmissione dei dati
Vengono
allegati al Provvedimento in commento il modello di comunicazione e le relative
istruzioni di compilazione. Nello specifico, è stato affermato che i soggetti
tenuti alla comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o
internet (Fisconline) per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
Tuttavia, per la trasmissione dei dati è possibile anche avvalersi di
intermediari abilitati.
Ricevute
La
trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata
la ricezione del file contenente i dati medesimi da parte dell'Agenzia delle
Entrate, la quale attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una
ricevuta resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.
Trattamento dei dati
Amministrazione
finanziaria ha chiarito che i dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria vengono
raccolti e ordinati su scala nazionale e sono finalizzati alla valutazione
della capacità contributiva dei contribuenti, rispettando le norme sulla tutela
di diritti e libertà fondamentali del contribuente, nonché riservatezza e
protezione dei dati personali.
Comunicazione dei dati
relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o
capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono
obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia
in forma individuale che collettiva.
Oggetto della comunicazione
I
soggetti obbligati devono comunicare i dati delle persone fisiche soci o
familiari dell’imprenditore che concedono all’impresa, nell’anno di
riferimento, finanziamenti e capitalizzazioni per un importo complessivo,
distintamente per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 Euro.
L’obbligo citato si riferisce a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate a
decorrere dall’anno 2012.
Esclusioni oggettive
Non devono
essere comunicati i dati relativi agli apporti già in possesso
dell’Amministrazione finanziaria
Dati da indicare nella comunicazione
Le
comunicazioni devono riportare i seguenti elementi:
• codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti,
lo Stato estero;
• ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Modalità e termini di comunicazione dei dati
L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dei dati deve essere inviata
conformemente al modello di comunicazione e alle relative istruzioni di
compilazione allegate al Provvedimento. Inoltre, i dati devono essere trasmessi
per mezzo del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), effettuato
direttamente dal soggetto obbligato o dall’intermediario abilitato.
Inoltre,
è stato chiarito che la comunicazione dei dati in parola deve essere effettuata
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta in cui sono stati ricevuti finanziamenti e capitalizzazioni; per i
soli finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, il termine
comunicativo è il 12 dicembre 2013.
