L’introduzione della novità del Canone Rai 2016 in bolletta portata dalla Legge di Stabilità, ha gettato molti italiani nel panico soprattutto per la mancanza di informazioni e per la vaghezza sulla richiesta di esenzione che si è avuta fino a qualche settimana fa.
Per chiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2016 bisogna compilare il modulo di autocertificazione da spedire all’Agenzia delle Entrate.
L’esonero dal pagamento del Canone Rai 2016 si può richiedere qualora non si possegga un apparecchio televisivo collegato o collegabile al digitale terrestre o al segnale satellitare, unica ragione considerata valida per la richiesta di esenzione. Se si possiede, quindi, un televisore vecchio che non è abilitato a ricevere il segnale del digitale terrestre o il segnale satellitare non si è tenuti al pagamento del canone Rai.
Per richiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai 2016 bisogna presentare richiesta compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul sito della Rai e su quello del Ministero delle Finanze, in caso contrario per avere una consulenza e per chiarirsi le idee sul da farsi, basta collegarsi qui.
Rossella
lunedì 25 aprile 2016
venerdì 18 marzo 2016
Saldo IVA 2015: versamenti entro il 16 marzo.
E’ scaduto il 16 marzo 2016 il termine per
il pagamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2015, da parte dei
soggetti che hanno presentato la dichiarazione in via autonoma
Il termine riguarda esclusivamente i
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA in via autonoma.
L’importo dovuto a saldo risulta dalla
differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative al
periodo 2015, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e
l’eventuale credito risultante dall’anno 2014 (che non è stato chiesto a
rimborso o utilizzato in compensazione).
Per i contribuenti trimestrali per opzione,
la dichiarazione annuale accoglie la liquidazione dell’imposta dovuta per
l’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2015. Tale importo, si ricorda, deve
essere maggiorato (a prescindere dall’eventualità di un pagamento dilazionato)
nella misura dell’1% a titolo di interesse compensativo.
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Il pagamento potrà avvenire in un’unica
soluzione o in forma rateale. In quest’ultima ipotesi la prima rata andava versata
entro il 16 marzo e quelle ulteriori entro il giorno 16 di ogni mese successivo
fino a un numero massimo di 9 rate, applicando un interesse fisso pari allo
0,33% mensile.
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Dichiarazione IVA 2016 autonoma
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Scadenza
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Interessi (%)
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Unica soluzione o rata 1
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16 marzo 2016
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-
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Rata 2
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18 aprile 2016
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0,33
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Rata 3
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16 maggio 2016
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0,66
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Rata 4
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16 giugno 2016
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0,99
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Rata 5
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18 luglio 2016
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1,32
|
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Rata 6
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22 agosto 2016
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1,65
|
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Rata 7
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19 settembre 2016
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1,98
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Rata 8
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17 ottobre 2016
|
2,31
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Rata 9
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16 novembre 2016
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2,64
|
I contribuenti che optano per la presentazione
della dichiarazione IVA in forma unificata - ossia all’interno del modello
UNICO - potranno invece effettuare il versamento del saldo entro i termini
ordinariamente previsti per il versamento delle imposte sui redditi, in tal
caso maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivo alla data del 16 marzo 2016.
In pratica, qualora si scegliesse di
differire il pagamento del saldo IVA al 16 giugno, l’importo dovrà essere
maggiorato dell’1,20% (0,40% x 3). Qualora si effettuasse il pagamento entro il
18 luglio, invece, l’importo del saldo dovrà essere maggiorato dell’1,60%
(0,40% x 4).
Quest’ultima possibilità, subordinata
all’avvenuta presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA entro lo
scorso 29 febbraio, viene concessa quest’anno per l’ultima volta. Dal 2017,
infatti, la scadenza - già soppressa dalla legge n. 190/2014 con riferimento
all'obbligo comunicativo relativo al 2015 e successivamente prorogata dal D.L.
n. 192/2014 per un ulteriore periodo d’imposta - scomparirà definitivamente
dall’agenda dei contribuenti. Dal prossimo anno, infatti, è previsto l’obbligo
generalizzato di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di
febbraio, con la conseguente abrogazione della comunicazione annuale dati IVA
e, in parallelo, della possibilità di differire i termini di versamento del
saldo annuale.
In ogni caso l’obbligo di versamento
sussiste solo in presenza di un importo a saldo superiore a 10,33 euro.
Il versamento deve essere effettuato con
il modello F24, utilizzando i codici tributo:
- 6099 per l’imposta;
- 1668 per gli interessi rateali,
indicando il numero della rata che si sta
versando (ad esempio: “0109” per la prima di 9 rate complessive , oppure “0101”
se si è scelto il versamento in unica soluzione), nonché l’anno di riferimento
(2015) e l’importo degli eventuali crediti utilizzati in compensazione.
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