lunedì 17 marzo 2014

IL 730 PER CHI HA PERSO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo).

Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. 


Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.

Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Dott.ssa Auteri Rossella

Per maggiori informazioni collegarsi al sito:
http://www.labottegafiscale.it/Dichiarazioni_730.aspx

giovedì 13 marzo 2014

730: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:

- il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.


- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;

- per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.

- ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni) attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

In ogni caso, il contribuente deve conservare la documentazione relativa ai dati indicati nel modello fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per maggiori info sui servizi offerti clicca qui

Dott.ssa Auteri 

mercoledì 12 marzo 2014

730: QUANDO SI PRESENTA

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio presso un Caf o presso un un intermediario abilitato.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 17 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Per qualsiasi informazione clicca qui.

Rossella

In caso di errore... il 730 integrativo

Se dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si dovessero riscontrare errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli.

In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di: presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione.

Il modello 730 integrativo deve essere presentato presso un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’inporto del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Rossella

domenica 9 marzo 2014

CHI PUO' UTLIZZARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
-soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
-sacerdoti della Chiesa cattolica
-giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
-soggetti impegnati in lavori socialmente utili


 -produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

In questo caso, il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Per qualsiasi informazione clicca su:
http://www.labottegafiscale.it/Dichiarazioni_730.aspx

 Rossella