A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 del DL 133/2013 (c.d. “decreto IMU”), è stata confermata la “stretta” sugli acconti per i soggetti IRES.
Tenuto conto di quanto stabilito dal DM di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 15 comma 4 del DL 102/2013 (convertito nella L. 124/2013), il cui contenuto è stato anticipato dal Ministero dell’Economia con il comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”), la situazione è la seguente:
• per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, la misura dell’acconto IRES è pari al 130%;
• per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, l’acconto IRES è pari al 102,5%.
Confermata anche la proroga dei termini di versamento: pertanto, per tutti i soggetti IRES, il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere eseguito:
1) entro il 10 dicembre 2013, per i soggetti “solari”;
2) entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Come confermato dal citato comunicato stampa, l’aumento della misura dell’acconto, nei termini sopra prospettati, interessa anche l’IRAP dovuta dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali (e assimilati) soggetti ad IRES. Infatti, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del DLgs. 446/97 (c.d. “decreto IRAP”), gli acconti del tributo regionale sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi e, in particolare, “con le modalità e nei termini per queste stabiliti”.
Al momento, per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%(salvo diverse disposizioni ministeriali).
Nulla cambia per i soggetti IRPEF, in capo ai quali rimangono invariati sia il termine di pagamento, fissato ad oggi (2 dicembre 2013), sia la misura, pari al 100%. Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, che sono obbligati al versamento dell’IRAP, rimangono confermati gli stessi criteri di calcolo e la scadenza prevista per i soggetti IRPEF.
By Rossella
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