mercoledì 11 dicembre 2013

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria

                L’Agenzia delle Entrate a mezzo dei Provvedimenti del 2 agosto 2013, nn. 94902 e 949042 ha chiarito le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria rispettivamente:

• dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e 
• dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

                I Provvedimenti citati sono stati emanati dall’Amministrazione Finanziaria in attuazione del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 183, art 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies.

                Il termine per la presentazione delle comunicazioni di cui sopra, relative ai beni in godimento nel 2012 e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute nel 2012, scade il prossimo 12 dicembre 2013.

Di seguito, commentiamo le principali disposizioni previste in detti Provvedimenti.

Comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari

Soggetti obbligati alla comunicazione

                Sono obbligati alla comunicazione dei dati i soggetti residenti  che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva secondo le modalità di seguito chiarite; in via alternativa, tale obbligo può essere assolto dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Oggetto della comunicazione

                A decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati comunicano all’Anagrafe Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore, o di altra società del gruppo, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Tale comunicazione deve essere relativa ad ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, anche se concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permane l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.


                L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre chiarito che la comunicazione deve indicare degli elementi precisi, tra cui:

• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
• le informazioni circa l’utilizzo del bene;
• la data della concessione (data di inizio e fine);
• il corrispettivo versato;
• il valore di mercato del bene.

Esclusioni oggettive

                L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dalla comunicazione citata:

• i beni concessi in godimento agli amministratori e all’imprenditore individuale;
• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora siano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi;
• i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

                In aggiunta, è stato chiarito che l'obbligo della comunicazione non sussiste quando il valore dei beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore – inclusi nella categoria “altro” – non supera i 3.000 Euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Termini di trasmissione dei dati

                La comunicazione dei dati in oggetto deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Tuttavia, per i soli beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle citate disposizioni, la comunicazione relativa deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva

                L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che le procedure di annullamento e/o sostituzione dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto precedente.

Modalità di trasmissione dei dati

                Vengono allegati al Provvedimento in commento il modello di comunicazione e le relative istruzioni di compilazione. Nello specifico, è stato affermato che i soggetti tenuti alla comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o internet (Fisconline) per la presentazione telematica delle dichiarazioni. Tuttavia, per la trasmissione dei dati è possibile anche avvalersi di intermediari abilitati.

Ricevute

                La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente i dati medesimi da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.

Trattamento dei dati

                Amministrazione finanziaria ha chiarito che i dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria vengono raccolti e ordinati su scala nazionale e sono finalizzati alla valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, rispettando le norme sulla tutela di diritti e libertà fondamentali del contribuente, nonché riservatezza e protezione dei dati personali.


Comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

Soggetti obbligati alla comunicazione

                Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.

Oggetto della comunicazione

                I soggetti obbligati devono comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che concedono all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti e capitalizzazioni per un importo complessivo, distintamente per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 Euro. L’obbligo citato si riferisce a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012.

Esclusioni oggettive

                Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria

Dati da indicare nella comunicazione

                Le comunicazioni devono riportare i seguenti elementi:

• codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero;
• ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

                L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dei dati deve essere inviata conformemente al modello di comunicazione e alle relative istruzioni di compilazione allegate al Provvedimento. Inoltre, i dati devono essere trasmessi per mezzo del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), effettuato direttamente dal soggetto obbligato o dall’intermediario abilitato.

                Inoltre, è stato chiarito che la comunicazione dei dati in parola deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti finanziamenti e capitalizzazioni; per i soli finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, il termine comunicativo è il 12 dicembre 2013.

By Rossella

giovedì 5 dicembre 2013

Stretta sugli acconti per i soggetti IRES

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 del DL 133/2013 (c.d. “decreto IMU”), è stata confermata la “stretta” sugli acconti per i soggetti IRES.

   Tenuto conto di quanto stabilito dal DM di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 15 comma 4 del DL 102/2013 (convertito nella L. 124/2013), il cui contenuto è stato anticipato dal Ministero dell’Economia con il comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”), la situazione è la seguente:
       • per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano  attività assicurativa, la misura dell’acconto IRES è pari al 130%;
       • per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, l’acconto IRES è pari al 102,5%.

Confermata anche la proroga dei termini di versamento: pertanto, per tutti i soggetti IRES, il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere eseguito:
      1) entro il 10 dicembre 2013, per i soggetti “solari”;
      2) entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Come confermato dal citato comunicato stampa, l’aumento della misura dell’acconto, nei termini sopra prospettati, interessa anche l’IRAP dovuta dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali (e assimilati) soggetti ad IRES. Infatti, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del DLgs. 446/97 (c.d. “decreto IRAP”), gli acconti del tributo regionale sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi e, in particolare, “con le modalità e nei termini per queste stabiliti”.

Al momento, per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5%(salvo diverse disposizioni ministeriali).

Nulla cambia per i soggetti IRPEF, in capo ai quali rimangono invariati sia il termine di pagamento, fissato ad oggi (2 dicembre 2013), sia la misura, pari al 100%. Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, che sono obbligati al versamento dell’IRAP, rimangono confermati gli stessi criteri di calcolo e la scadenza prevista per i soggetti IRPEF.

By Rossella

martedì 1 ottobre 2013

Modalità operative su aumento Iva dal 21% al 22%

Con questo post vi voglio segnalare alcune modalità operative affinché non vengano commessi errori nel passaggio dell’Iva da 21% al 22%.

Fatture e scontrini – Con l’entrata in vigore dell’aumento in parola deve essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna relativa all'aliquota Iva del 22%.

Cessione di beni - La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013.

Prestazioni di servizi - Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; quindi l’aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro oggi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. In ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.

La fatturazione anticipata - Il sistema conosce dei motivi di deroga legati alla fatturazione o al pagamento anticipati. In caso di emissione della fattura, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, l'operazione si considera effettuata alla data del documento. Dunque, sia per i beni che per i servizi, l'aliquota del 21% è “cristallizzata” laddove sia stata emessa fattura prima del 1° ottobre 2013. Così come l'aliquota risulta “bloccata” al 21% se l'acquirente ha provveduto al pagamento della cessione/prestazione non ancora effettuata, prima della suddetta data. Ma queste disposizioni in deroga implicano che nel caso di un'operazione regolata con saldo e acconto una parte del corrispettivo totale, perché pagato o fatturato anticipatamente alla variazione di aliquota, risulterà assoggettato al 21% e un'altra parte al 22%

Gli immobili - Per questi beni l'effettuazione dell'operazione è fatta coincidere con il momento della stipula del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita. C'è tuttavia da considerare che le compravendite di immobili abitativi sono spesso tassate ad aliquota ridotta (4 o 10 per cento) e dunque, rispetto a queste transazioni, la manovra non produce alcun effetto.

Contributo cassa - L’aumento dell’Iva al 22% non inciderà sulla base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2% al 5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata Inps (4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto).

By Rossella

venerdì 13 settembre 2013

Proroga al 30 settembre per iscrizione Agenti

Agenti e rappresentanti, mediatori e spedizionieri – Aggiornamento delle posizioni Registro imprese e REA prorogata al 30 settembre 2013

Il 30 settembre 2013 scadrà il termine per alcuni adempimenti al Registro imprese / REA legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante, spedizioniere.

Gli adempimenti riguardano le persone fisiche e le società in attività prima del 12 maggio 2012 e le persone fisiche non più in attività.
In particolare:
1. Le persone fisiche e le società che, alla data del 12 maggio 2012 risultano iscritte nei Ruoli e nell`Elenco soppressi, dovranno,
 entro il 30 settembre 2013, procedere all`aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, inviando, per via telematica, un`apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unita` locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell`impresa, pena l`inibizione alla continuazione dell`attività.

2. Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell`Elenco soppressi, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare – sempre
 entro il 30 settembre 2013 e sempre in modalità telematica - una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all`esercizio dell`attività.

In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato decadono dalla possibilità di iscrizione nell`apposita sezione. Tuttavia, l`iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante per l`avvio dell`attività, nei 5 anni successivi all`entrata in vigore dei decreti (quindi sino al 12 maggio 2017).

Per le sole imprese individuali, l`applicativo STARWeb e` stato implementato con una procedura semplificata che consente l`adempimento con pochi e semplici passaggi guidati.

Per qualsiasi dubbio o informazioni, contattatemi per email a info@labottegafiscale.it.

By Rossella. 

lunedì 20 maggio 2013

DVR - Documento di valutazone dei rischi

Dal prossimo 1° giugno 2013, tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, dovranno adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).


Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

In caso di violazioni sono previste pesanti sanzioni, anche di carattere penale. Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Per la gran parte delle piccole imprese che occupano meno di 10 dipendenti, e` previsto un regime semplificato. Ma il DVR deve comunque essere redatto entro il prossimo 31 maggio 2013. Dalla stessa data perdera` ogni valore l’AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI

By Rossella

lunedì 22 aprile 2013

Conguaglio fiscale 2012 dipendenti pubblici

Per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012.

Fonte: INPS

By Rossella

venerdì 19 aprile 2013

PEC: dal 30 giugno sanzioni per le ditte individuali e liberi professionisti


Entro il 30 giugno le imprese individuali dovranno dotarsi della cosiddetta Pec, ovvero la posta elettronica certificata. Dopo quella data, per le aziende che non avranno ancora provveduto all'obbligo, scatteranno le sanzioni.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il provvedimento è stato preso con il decreto del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 19 marzo, con l'obiettivo di trasformare la Pec nel principale strumento per le comunicazioni (e gli adempimenti di legge) tra la Pubblica amministrazione e le imprese.

L'adozione della Pec, precisa ancora il quotidiano finanziario, comporterà necessariamente per le aziende una diversa gestione della posta elettronica, con un sistema di catalogazione e conservazione adatta agli scopi per cui la Pec sarà utilizzata.

Per comunicare la PEC in CCIAA vai su http://www.labottegafiscale.it/ComunicazionePEC.aspx.



By Rossella

mercoledì 17 aprile 2013

Iscrizione attività Agenti di Commercio.

Dal 12 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le modalità di iscrizione dell'attività di Agente o rappresentante di commercio nel Registro imprese e nel REA (Repertorio economico amministrativo). Con il medesimo decreto sono state altresì definite le procedure per la definitiva soppressione del Ruolo.


I principali adempimenti riguardano:

1.       NUOVE ISCRIZIONI.
Le imprese che iniziano l'attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge tramite la procedura COMUNICA.
Per lo svolgimento delle attività permangono gli stessi requisiti e le stesse incompatibilità previsti fino ad ora.


2.       IMPRESE ISCRITTE A RUOLO E/O ATTIVE ALLA DATA DEL 12/5/2012.
Ai fini dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo, devono trasmettere telematicamente, entro il 12 maggio 2013, una comunicazione con i dati aggiornati della sede, delle unità locali nonché di tutti coloro che svolgono le attività in argomento per conto dell'impresa

3.       PERSONE FISICHE ISCRITTE A RUOLO MA CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI AGENZIA
Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa possono, entro il 12 maggio 2013, per il mantenimento dei requisiti iscriversi in un'apposita sezione del REA.

4.       PERSONE FISICHE CHE CESSANO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ ALL'INTERNO DI UN'IMPRESA
I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti in un'apposita sezione del REA. ciò consente, qualora venga intrapresa nuovamente l'attività di agente o rappresentante di commercio, di poter dichiarare quale requisito professionale l'iscrizione al REA - apposita sezione.

Fonte: CCIAA

Per ulteriori informazione o per la comunicazione presso la CCIAA invia una mail a info@labottegafiscale.it

By Rossella

martedì 16 aprile 2013

Spesometro 2013, confermata proroga.

Spesometro






Con un comunicato stampa del 15 aprile 2013 l`Agenzia Entrate ha confermato che il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel 2012, Spesometro 2013, non scadra` il prossimo 30 aprile 2013.

Non ha pero` comunicato il nuovo termine che verra` reso noto soltanto nel provvedimento che stabilira` le nuove modalita` di trasmissione dei dati.

By Rossella

giovedì 11 aprile 2013

Comunicazioni On Line. Come richiedere il Cud.

Le novità sul Cud Inps 2013, che non arriva più a casa (se non dietro specifica richiesta) ma viene rilasciato online, hanno creato tali e tanti (prevedibili) disagi ai pensionati, da spingere l’Inps ad aumentare le possibilità di richiedere il documento di certificazione dei redditi.

L’istituto previdenziale ha via via inserito nuovi servizi e allargato la platea dei professionisti abilitati a rilasciare il Cud (patronati, commercialisti), ma lo ha fatto con diverse comunicazioni, per cui può essere utile una sintesi di tutte le possibilità che ci sono per ottenere il Cud 2013 dall’Inps.

PROCEDURA ONLINE: il Cud online è disponibile sul sito Inps, nella sezione “Servizi Online”, dalla quale bisogna cliccare su “Servizi al cittadino”, inserire il proprio codice identificativo PIN e selezionare il servizio “Fascicolo previdenziale per il cittadino”. Ricordiamo che è possibile ottenere il pin sul sito web INPS, presso la sezione “Servizi/PIN online”, oppure telefonando al Contact Center gratuito da rete fissa (803164) o a pagamento da cellulare (06164164), e infine recandosi presso le Agenzie territoriali INPS.



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: chi ha un indirizzo Pec riceverà il Cud direttamente nella propria casella. Anche qui, ricordiamo che è possibile ottenere una casella di posta elettronica certificata chiedendo l’autorizzazione sul sito apposito. Si può poi comunicare l’indirizzo all’Inps usando l’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.

POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: è possibile ricevere il Cud anche nella proprianormale casella di posta elettronica inviando la domanda via mail all’indirizzorichiestaCUD@postacert.inps.gov.it. Bisogna allegare la versione digitalizzata delladomanda firmata dal pensionato e la copia del documento di riconoscimento.

UFFICI INPS: è possibile andare fisicamente a richiedere il Cud presso le agenzie territoriali dell’Inps (oppure ex Inpdap ed ex Enpals) presso le quali ci sono sportelli veloci adibiti solo al rilascio del Cud e anche postazioni informatiche self service, che rilasciano il modulo stampato (ci vuole il pin).

TELEFONO: sono a disposizione diversi numeri, che è possibile chiamare per ricevere poi il Cud a casa. Eccoli: 803164 gratuito da rete fissa, 06.164164 a pagamento da cellulare, numero verde 800 434320, solo da rete fissa.

SPORTELLO MOBILE: è dedicato esclusivamente ai pensionati oltre gli 85 anni, che possono contattare telefonicamente un operatore della Sede INPS territorialmente competente per ricevere il Cud a casa.

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: c’è un servizo dedicato, per chiedere il Cud a casa, chiamando dalle 8.00 alle 19.00 (ora italiana) i numeri 06.59054403, 06.59053661, 06.59055702. Bisogna fornire dati anagrafici e numero di codice fiscale.

DELEGATO: il CUD può essere rilasciato a persona diversa dal titolare tramite documento identificativo, delega e fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato. Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il documento di riconoscimento.

UFFICI POSTALI: devono appartenere alla rete “Sportello Amico” (sono 5mila741, razionalmente distribuiti sul territorio). Il servizio è a pagamento, costa 2,7 euro più IVA.

CAF, CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE: conferendo specifico mandato. Il Caf conserverà mandato e fotocopia del documento di identità del richiedente, da esibire all’Inps in caso di richiesta. Chi si avvale già dei Caf per altri servizi di assistenza fiscale non paga supplementi, altrimenti può essere chiesto un compenso.

PATRONATI: il servizio è gratuito, bisogna presentare richiesta e documento d’identità.

PROFESSIONISTI ABILITATI: sono quelli previsti dall’art. 3 comma 3 del Dpr 322/1998, in possesso di certificato Entratel in corso di validità. Ecco quali sono: professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro.Soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a, b, c del dlgs 241/1997, e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche.Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.Altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

Anche qui, ci vuole sempre mandato e documento d’identità.

Fonte: http://blog.pmi.it/03/04/2013/cud-online-inps-tutti-i-modi-per-chiederlo/

By Rossella

domenica 7 aprile 2013

Contabilità semplificaca

Servizio completo di gestione contabile e fiscale in regime semplificato per ditte individuali e liberi professionisti, comprensivo di consulenza, dichiarazione dei redditi ed eventuali studi di settore.

Predisposizione ed invio trimestrale delle informazioni necessarie per la liquidazione IVA.

Compilazione del modello Unico, indicando tutti i vostri redditi, sia ai fini previdenziali, che i parametri o gli....

Clicca su: http://www.labottegafiscale.it/Contabilita_on-line.aspx

By Rossella

martedì 2 aprile 2013

Temporary Shops - Mordi e fuggi

La formula «mordi e fuggi» proposta dai temporary shop - installazioni commerciali permanenti che ospitano un' attività di vendita o di semplice esposizione per un periodo che varia da uno a sei mesi convince il consumatore, attratto dalla novità e incuriosito dall' idea di comprare un prodotto che poi non troverà più.
Ma piace soprattutto agli investitori.

Prada, Benetton e Nike sono solo alcuni tra i marchi più noti che hanno aperto di recente i propri Temporary Store. Sfruttando cioè quella nuova tecnica di marketing, sempre più diffusa e di grande successo, che prevede l’apertura di negozi a tempo determinato, per pochi giorni o qualche settimana. I temporary shop, o negozi temporanei, sono una recente evoluzione del settore della distribuzione al dettaglio.


I negozi “a tempo” non sono semplicemente dei negozi realizzati con una formula commerciale innovativa, ma in molti casi sono delle campagne pubblicitarie in piena regola, dei veri e propri eventi di marketing. Gli esperti di marketing li hanno definiti come delle campagne promozionali che si autofinanziano attraverso la vendita dei prodotti stessi. Rappresentano la risposta concreta ad un mercato sempre più precario, provvisorio e mutevole. 

I diritti del cliente sulla merce acquistata, sono gli stessi dei normali negozi, in termini di garanzie, sicurezza, durata e qualità del prodotto. Se il negozio temporary ha già chiuso, per sapere su chi rivalersi, è necessario informarsi su chi era il titolare dell’attività di vendita verificano lo scontino di acquisto e facendo una visura semplice presso la Camera di Commercio.

Da un punto di vista amministrativo occorre far riferimento al Comune ed in particolare al SUAP (sportello Unico Attività Produttive) del comune stesso al quale andrà presentata un’istanza di apertura. 

Per gli aspetti fiscali collegati al sito www.labottegafiscale.it

By Rossella

martedì 26 febbraio 2013

Anticipata la scadenza presentazione PEC per ditte individuali e liberi professionisti

Novità riguardanti la Pec sono contenute nel Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19/10/12, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", relativamente alle ditte individuali iscritte al Registro Imprese.

Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria anche per le ditte individuali, e i tempi si fanno più stretti : anticipata al 30 giugno 2013 la comunicazione della casella PEC da parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente.

Vai su la bottega fiscale per saperne di più.

By Rossella